Informativa Privacy

 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

 Questa informativa è fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi telefonici ed informatici della Rete Oncologica Veneta (ROV), istituita con DGRV n. 2067 del 19.11.2013.

La presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili da parte degli operatori della ROV.

 1. TIPI DI DATI TRATTATI

1.1 Dati forniti volontariamente dall’utente per via telefonica.

Durante la telefonata al numero verde ROV verranno richiesti all’Utenza dei dati PERSONALI (dati anagrafici) e SENSIBILI (relativi all’eventuale patologia) – di seguito i dati – al fine di poter procedere all’attivazione del servizio fornito.

1.2. Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica all’indirizzi ROV comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

 2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La ROV effettua trattamenti dei dati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

La raccolta, conservazione, comunicazione, cancellazione e oscuramento dei dati forniti dall’Utenza sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

 4. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L’utente è libero di fornire i dati richiesti telefonicamente o frontalmente dall’operatore ROV; il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

  5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI

I dati degli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

      ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione richiesta);

       la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento.

Eccetto per questi casi, il dato rimarrà all’interno della ROV fino a quando strettamente necessario per l’adempimento del servizio richiesto.

Il trattamento dei dati è curato esclusivamente da personale sanitario ed amministrativo delle strutture che compongono la ROV, appositamente autorizzato e tenuto al segreto professionale.

 6. IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno accedono al servizio, è il Coordinamento della Rete Oncologica Veneta, con sede in: Padova, via Gattamelata, 64, nella persona di PierFranco Conte.

 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli “interessati”, ossia le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. Ai sensi del medesimo articolo, gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione/oscuramento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

 8. MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO

L’utente che accetti la presente informativa potrà accedere al servizio fornito attraverso la telefonata al Numero Verde della ROV, acconsentendo alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione del dato personale/sensibile all’interno della ROV, digitando il tasto 1, quando richiesto dal messaggio registrato all’inizio della telefonata.

Il consenso fornito alla ROV sarà ritenuto valido finché l’utente non deciderà eventualmente di revocarlo o modificarlo. Non ha, quindi, scadenza.

  9. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

- Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 16 luglio 2009 Pubblicato nella G.U. n. 178 del 3 agosto 2009. - Linee guida nazionali dal titolo “Il Fascicolo Sanitario Elettronico” emanate dal Ministero della Salute il 11 novembre 2010.

 Riferimenti normativi

 ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.7, diritti D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, l’oscuramento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 

ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.13, informativa D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Art. 13.

Informativa.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'artic olo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (21).

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (22).

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (23).

 

ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.79, Informativa sanitaria. Art.79. Informativa da parte di organismi sanitari.

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.

 ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.81, consenso Art. 81. Prestazione del consenso.

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

 

ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.85, Servizio sanitario nazionale Art. 85 Compiti del Servizio sanitario nazionale

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività: a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attività certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 9 g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

 ESTRATTI DI INTERESSE:

Codice Privacy, art.86, Altre finalità. Art. 86 Altre finalità di rilevante interesse pubblico 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di: a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

 

ESTRATTI DI INTERESSE:

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario, parte 1, punto2, “ambito di applicazione delle linee guida”

(…) Il Fse e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato. (…) nelle presenti Linee guida il suddetto insieme di dati sanitari risulta diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In particolare, si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti. Si intende invece per Fse il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). I dossier sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa di Fse regionale. (…) 10

 

ESTRATTI DI INTERESSE:

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario, parte 2, punto3, diritto alla costituzione di un FSE o di un dossier

(…) allo stato delle notizie al momento acquisite dall'Autorità, non consta l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un Fse o un Dossier, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto, facoltativa. (…) Il diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier si deve, quindi, tradurre nella garanzia di decidere liberamente, sulla base del consenso, se acconsentire o meno alla costituzione di un documento che, come si è detto, raccoglie un'ampia storia sanitaria. Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non desideri che sia costituito un Fse/Dossier deve poter accedere comunque alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.

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