FAQ sul Bando per la concessione di contributi di cui al fondo per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali

D. Non c'è un limite di reddito nel caso di persona singola, quale famiglia mononucleare, in "condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall’Ufficio INPS"?

Per i nuclei con "fino a tre figli a carico" o con almeno un anziano (+ 65 anni) il limite ISEE è 10.000,00 €?

Per quelli numerosi (+ di 4 figli a carico) invece è 20.000,00 €?

 

R. I soggetti che possono concorrere alla determinazione dei punteggi sono (§ 5 del bando):

1) con ISEE (non reddito) sino a 10 mila euro le famiglie con o senza figli, con o senza anziani, solo anziani;

2) con ISEE (non reddito) sino a 20 mila, le famiglie numerose (con almeno 4 figli).

Per l’ISEE vale il nucleo familiare (vedasi anche il modello di domanda): anche il singolo, quale famiglia mononucleare, quando costituita da un solo componente anziano o con disabilità, avrà dei punti aggiuntivi per queste sue caratteristiche, che si sommano a quelli della sua categoria di famiglia.

 

D. Attribuendo un punteggio anche per la classe di efficienza energetica, un proprietario di casa classe G con un ISEE elevato prende più punti di un disabile con reddito inferiore ai 10.000,00 € con abitazione in classe B?

R. La classe energetica B è meno premiata perchè la famiglia abita già in una casa recentissima o ristrutturata a nuovo, con poche spese energetiche perché più performante rispetto a quella in classe F o G.

L'obiettivo, è quello di dare contributi per opere che vadano ad intervenire, ex post, sull’efficientamento energetico delle strutture, con susseguenti effetti riflessi sui costi delle bollette e sul comfort migliorato per le persone interessate.

 

D. Possono aderire al bando gli enti ecclesiastici, tra cui i Centri di Servizio per persone anziane ‘religiose’ (ex  Residenze Sanitarie Assistenziali) ?

R. Nell’ambito delle Persone giuridiche, possono aderire al bando solo le Amministrazioni Comunali o le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB), entrambi enti pubblici.

D. Si possono presentare due Attestati di Prestazione Energetica (APE), uno prima degli interventi e l’altro come ricostruzione dei lavori da svolgere, al momento della presentazione della domanda?

R. Tra la documentazione da allegare alla presentazione della domanda c’è la prima pagina dell’APE che descriva l’immobile prima della realizzazione degli interventi.

Al fine di ottenere il saldo del contributo, bisogna presentare oltre le fatture quietanziate e vidimate dal Comune, anche l’APE e prima pagina del libretto di impianto o codice catasto e chiave, a conclusione degli interventi.

 

D. In caso di lavori già pagati e sprovvisti di APE (sia prima che dopo i lavori) bisogna fare comunque l’APE?

 

R. E’ necessario produrre l’APE dopo i lavori e farsi rilasciare, da un esperto in materia, una dichiarazione che attesti la classe energetica prima dei lavori, ai fini del punteggio per accedere al contributo.

 

D. Può fare la domanda di contributo il soggetto privato il cui reddito ISEE è superiore a quello indicato nel bando, non avendo pertanto i punti assegnati allo stesso?

 

R. Possono fare domanda al contributo i soggetti privati indicati nella tabella dell’Allegato A e come specificato al punto 1 dell'Allegato A "per determinate categorie d'utenza" e al punto 10 dell’Allegato A “Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente bando”.

 

D. Quale reddito ISEE si deve allegare?

 

R. Si deve allegare il reddito ISEE in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.

 

D. La spesa dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è da considerarsi spesa tecnica?

 

R. La spesa dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) si considera spesa tecnica.

 

D. Può fare domanda al contributo chi ha una condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall’Ufficio INPS, ma possiede un reddito ISEE superiore ai 10.000,00 euro (lettera A.1.1 punto 5 dell’Allegato A) o 20.000,00 euro (lettera A.1.2 punto 5 dell’Allegato A)?

 

R. Può presentare la domanda di contributo chi ha una condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall’Ufficio INPS, con un reddito ISEE superiore ai 10.000,00 euro (lettera A.1.1 punto 5 dell’Allegato A) o 20.000,00 euro (lettera A.1.2 punto 5 dell’Allegato A), ma avrà soltanto 2 punti (lettera A.2 punto 5 dell’Allegato A).

 

D. Si può presentare la domanda di contributo per l'installazione di una termostufa a legna?

 

R. Si può presentare la domanda di contributo per l’intervento di installazione di una termostufa a legna.