Fondo regionale di solidarietà ex art. 23 dell'ACN 6.3.2025 a favore delle farmacie a basso fatturato

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Decreto del Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici n. 11553 del 3.3.2026 (BUR n. 31 del 13.3.2026), avente ad oggetto "DGR n. 1424/2025: approvazione dello schema di Accordo Regionale Integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale 6 marzo 2025 per l'utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato."

Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 1 dell'AIR, quest'ultimo si applica  a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, ai sensi dell’art. 23 dell’ACN, maturato nell’anno precedente all’anno di presentazione della domanda e che abbiano erogato in tale anno almeno un servizio sanitario di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 153/2009 e s.m.i. a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione delle vigenti disposizioni regionali in materia. E’ fatta deroga per tale ultima condizione con riferimento al Fondo FRdS anno 2025, in quanto maturato nell’anno antecedente alla stipula del presente AIR.

 

Avviso: leggere attentamente l'Allegato A al DDR


Presentazione domande
Le domande vanno presentate all'Azienda ULSS di afferenza territoriale  entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno esclusivamente tramite PEC  Facsimile domanda da compilare

In particolare, ai sensi dell'art. 4 dell'AIR (Allegato A, DDR n. 11553/2026):
sono irricevibili le domande: pervenute dopo il termine del 31 maggio o inviate con modalità diverse da quelle stabilite o prive della documentazione contabile laddove prevista o non complete della copia del documento di identità in corso di validità se prevista;
sono inammissibili le domande: riportanti, o comunque accertato, un fatturato IVA in difformità a quanto stabilito dall’art. 1 dell'AIR.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2026

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