Ticket ed Esenzioni
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Quando fruisce di una prestazione specialistica (visita o esame) o ritira un farmaco utilizzando la ricetta del SSN, il cittadino paga il ticket, ossia una quota di partecipazione alla spesa che il servizio sanitario sostiene.
Il cittadino che rientra in alcune categorie o condizioni individuate da normative nazionali o regionali, può essere in parte o del tutto esente dal pagamento del ticket.
Il cittadino è tenuto a pagare il ticket di prestazione specialistica anche se esente quando:
- non è indicato il codice di esenzione sull’impegnativa;
- non disdice l'appuntamento: in questo caso dovrà pagare l’intero costo della prestazione;
- non ritira il referto entro 30 giorni dalla data prevista per la consegna: in questo caso dovrà pagare l’intero costo della prestazione.
Sono invece a totale carico del cittadino (tariffa piena), anche per gli esenti ticket a qualsiasi titolo, le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza, come ad esempio le prestazioni necessarie per il rinnovo/rilascio della patente di guida/licenza di caccia/porto d’armi, per uso assicurativo, per l’idoneità al lavoro, approfondimenti specialistici richiesti dalla Commissione invalidi/Commissione patenti, ecc.
Sono altresì a totale carico dell’utente le prestazioni richieste in regime di attività libero professionale.
Una categoria particolare di esenzioni è quella per stato/reddito.
Per quanto riguarda le esenzioni per patologia e per malattia rara, nella sezione Prestazioni correlate all'esenzione è possibile trovare l'elenco delle prestazioni esenti, indicando il codice o la descrizione dell'esenzione.
Il rilascio degli attestati di esenzione, ove ricorrano le specifiche condizioni, è curato dall’Azienda ULSS di assistenza.
Maggiori informazioni si possono trovare alle pagine corrispondenti:
AULSS 1
AULSS 2
AULSS 3
AULSS 4
AULSS 5
AULSS 6
AULSS 7
AULSS 8
AULSS 9
AVVISO AGLI UTENTI
Si informano gli assistiti già titolari di esenzione per invalidità civile al 100% con o senza indennità di accompagnamento (codice 3C1) che, a partire dal 01/10/2025, il codice di esenzione 3C1 verrà automaticamente convertito nel codice C01 (senza indennità di accompagnamento). Si precisa che la modifica è dovuta all’adeguamento dei sistemi regionali alle codifiche in uso a livello nazionale e che, a prescindere dalla dicitura, dal punto di vista dei benefici legati all’esenzione, non cambia nulla.
I nuovi attestati di esenzione rilasciati a partire dal 01/10/2025 agli invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento riporteranno il codice C01, mentre quelli rilasciati agli invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento riporteranno il codice C02.
Le prescrizioni rilasciate dai medici di medicina generale e dai medici specialisti a partire da tale data, dovranno pertanto riportare i nuovi codici.
Ultimo aggiornamento: 29 Settembre 2025