Indennità di residenza per le farmacie rurali - ex art. 17 dell'ACN 6.3.2025

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Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 17.3.2026 "Indennità di residenza per le farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025. Disposizioni attuative."

Con tale provvedimento è stata data attuazione all’art. 17, comma 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025,  definendo la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell’indennità di residenza spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell’anno precedente, hanno maturato un punteggio utile.

 

Avviso: leggere attentamente l'Allegato A della richiamata Deliberazione


Presentazione domande

Le domande vanno presentate all'Azienda ULSS di afferenza territoriale entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno esclusivamente tramite PEC 
Facsimile domanda da compilare 


In particolare, ai sensi del Paragrafo A dell'Allegato A:
sono irricevibili le domande: pervenute dopo il termine del 31 maggio e/o inviate con modalità diversa dalla PEC e/o prive della documentazione contabile laddove prevista e/o non complete della copia del documento di identità in corso di validità se prevista;
sono inammissibili le domande: aventi per oggetto una farmacia classificata “urbana” e/o inoltrate nell’anno dispari impropriamente.


 

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2026

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