Modalità operative e procedurali relative ai procedimenti ex Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

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DDR n. 14010 del 29 dicembre 2025 Bur n. 6 del 09/01/2026

DDR n. 14010 del 29 dicembre 2025 Bur n. 6 del 09/01/2026  

 

La Regione del Veneto ha adottato un provvedimento volto a chiarire e rendere omogenee le modalità operative e procedurali relative ad alcuni procedimenti previsti dalla Legge regionale n. 22/2002 in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale.
Il provvedimento definisce in modo puntuale fasi, ruoli e tempistiche dei procedimenti, con l’obiettivo di favorire semplificazione, certezza applicativa e continuità assistenziale, sia per l’Amministrazione sia per i soggetti accreditati.
Le disposizioni si applicano ai soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Finalità del provvedimento
Le disposizioni adottate mirano a:
•    garantire uniformità applicativa sul territorio regionale;
•    ridurre oneri amministrativi non necessari;
•    migliorare la leggibilità e prevedibilità dei procedimenti;
•    tutelare la continuità dell’offerta assistenziale.


Il provvedimento si colloca nelle more della revisione del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002.

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Ambiti disciplinati dal provvedimento
Il provvedimento interviene su tre principali ambiti procedurali:


1. Mutamenti organizzativi e giuridici dei soggetti accreditati  (Allegato A)
Sono disciplinate in modo organico le modalità da seguire in caso di:
•    variazioni della forma giuridica o societaria;
•    modifiche della compagine societaria;
•    situazioni di controllo societario tramite accordi contrattuali.
Per tali fattispecie è prevista una procedura strutturata e sequenziale, che include:
•    la richiesta di parere preventivo obbligatorio e vincolante all’Azienda ULSS territorialmente competente;
•    il rilascio di un nulla osta regionale preventivo, finalizzato a garantire la continuità dell’attività assistenziale;
•    il successivo perfezionamento dell’operazione e la presentazione delle istanze di autorizzazione e accreditamento.
Sono inoltre individuati casi esclusi dall’attivazione della procedura, per i quali è sufficiente una comunicazione (ad esempio: variazione del legale rappresentante, della sola denominazione o dell’insegna, iscrizione al RUNTS).
È prevista, ove possibile, la riconduzione di procedimenti connessi in un unico iter, al fine di evitare duplicazioni istruttorie.
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2. Trasferimento definitivo della sede operativa (Allegato B)
Il provvedimento disciplina il trasferimento definitivo della sede operativa di soggetti accreditati, fattispecie non precedentemente regolata in modo unitario.
Viene chiarito che:
•    il trasferimento comporta la cessazione dell’attività accreditata nella sede originaria;
•    l’istanza di accreditamento per trasferimento deve essere presentata a seguito del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della nuova sede;
•    la verifica dei requisiti oggettivi è valutata caso per caso e non è automatica.
Il provvedimento conclusivo recepisce il trasferimento senza modificare la validità e la durata dell’accreditamento istituzionale già rilasciato.
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3. Pagamento degli oneri di accreditamento istituzionale (Allegato C)
Sono forniti chiarimenti in merito al pagamento degli oneri di accreditamento nei casi di:
•    sovrapposizione o connessione di più procedimenti amministrativi;
•    istanze presentate dallo stesso soggetto e riferite alle medesime strutture operative.
In presenza dei presupposti di connessione, l’Amministrazione regionale può disporre la riunione formale dei procedimenti, con:
•    svolgimento di un’unica istruttoria;
•    applicazione di un solo onere, pari all’importo più elevato;
•    possibilità di rimborso degli importi eventualmente versati in eccesso.
In assenza di riunione formale, restano dovuti gli oneri per ciascuna istanza presentata.
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Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio 2026

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