Autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi epigei

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Le autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi previste all’art. 8 della Legge regionale del 19.08,1996, n. 23 per studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico, sono rilasciate dalla Regione del Veneto, ovvero dall'Ente gestore del Parco nel caso in cui il territorio di raccolta ricada nell'ambito dell’area protetta.
Tali autorizzazioni speciali, nominative e a titolo gratuito:

  • sono rilasciate, su istanza dell’Associazione, Istituto o ULSS di appartenenza, a persone aderenti ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni;
  • hanno validità su tutto o parte del territorio della regione Veneto; 
  • non possono avere validità superiore all'anno e sono rinnovabili;
  • possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività quali mostre o seminari, previa valutazione da parte della struttura regionale competente.


Per le autorizzazioni speciali di competenza regionale, le Associazioni micologiche, ai fini del rilascio, devono presentare una domanda tramite PEC (area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) o raccomandata alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria, U.O. Sicurezza Alimentare entro il 31 gennaio di ogni anno oppure con congruo anticipo rispetto all’evento per autorizzazioni limitate a specifiche occasioni, corredata dal programma delle attività che si intendono svolgere nell’anno in corso  e da una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente (in caso di permessi rilasciati nell’anno precedente), secondo i facsimili e gli schemi riportati nella sezione Modulistica.
Le associazioni riconosciute al RUNTS  sono esentate, nel presentare istanza, dal pagamento dell’imposta di bollo in quanto associazioni del terzo settore (comma 5 dell’art 82 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i.).


Modulistica:

Richiesta autorizzazioni speciali alla raccolta funghi epigei. (Gruppo micologico) (pdf o doc)

Richiesta autorizzazioni speciali alla raccolta funghi epigei. (ULSS/Istituto scolastico) (pdf o doc)

Schema Relazione consuntiva (pdf o doc)

Materiale per raccolta Erbario Micologico del Veneto (Etichetta editabile, Vedemecum, Procedura)

 

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
E' vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.
 

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Ultimo aggiornamento: 11 Marzo 2025

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