APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI. ART. 2, COMMA 2-BIS, L. N. 475/1968 E S.M.I..
Data numerazione:
03 Dicembre 2024
Numerazione
1442
Sintesi contenuto
Con il presente provvedimento si definisce, in applicazione dell’art. 2, comma 2-bis della Legge 23 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., introdotto dall’art. 1, comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e tenuto conto che la competenza in via esclusiva in materia di pianificazione territoriale delle farmacie è propria dei Comuni ai sensi dell’art. 2 della L. n. 475/1968 e s.m.i, la procedura, da avviare con cadenza biennale negli anni dispari, finalizzata a possibili trasferimenti di farmacia, su istanza del farmacista titolare.
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Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2025