Carenza e indisponibilità dei medicinali
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Per “carente”si intende un medicinale non reperibile in tutto il territorio nazionale, in quanto il titolare A.I.C. non riesce temporaneamente a garantirne una fornitura appropriata e continua, (es. mancanza di principio attivo, problemi produttivi, provvedimenti regolatori, picchi di domanda, emergenze sanitarie nei Paesi produttori). L'AIFA pubblica e aggiorna costantemente sul proprio portale istituzionale la "Lista dei farmaci momentaneamente carenti" - link al Portale AIFA .
L' "indisponibilità" di un medicinale si riferisce invece ad una sua momentanea irreperibilità nel ciclo distributivo territoriale ed è generata da distorsioni del mercato cllegate spesso alle dinamiche del circuito distributivo.
Secondo quanto stabilito in materia dal art. 105 D.Lgs n. 219/2006, gli operatori sanitari devono comunicare le indisponibilità alle autorità competenti affinché si verifichino eventuali inadempienze di grossisti o aziende.
Con la circolare ministeriale del 18 giugno 2014 (n. DGDFSC 48412-P-18/06/2014), si richiama tutti gli operatori della filiera del farmaco e le autorità territoriali al rispetto del decreto legislativo 17/2014 per contrastare le indisponibilità territoriali di determinati medicinali presso le farmacie.
Il farmacista deve inviare la segnalazione alle autorità territoriali indicando il grossista inadempiente; le autorità possono sanzionare fino alla revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso in caso di reiterazione dell'obbligo di servizio pubblico.
Documenti utili
Libretto "NON SITROVA" - Versione AIFA per WEB
Riferimenti ULSS della Regione Veneto
Contatti
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Segreteria - tel. 041.279.3412/3415/3406
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Ultimo aggiornamento: 09 Luglio 2025