FAQ

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1.  IL MIO NIDO E’ AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO MA NON ACCREDITATO. PER INIZIARE L’ANNO DEVE ESSERE ANCHE ACCREDITATO?

No, non è obbligatorio. Per esercitare l’attività un asilo nido deve essere necessariamente autorizzato ai sensi della L.R. n. 22/2002, mentre l’accreditamento è un atto facoltativo che permette ai titolari dei servizi di accedere ai contributi pubblici (regionali e statali).
Entrambi gli atti possono essere richiesti al Comune del proprio territorio (o, se delegata, all’ULSS di riferimento) in qualsiasi momento dell’anno.
Si specifica che, attualmente, per beneficiare dei contributi regionali in conto gestione (L.R. n. 32/1990) un servizio per la prima infanzia deve essere riconosciuto dalla Regione del Veneto tramite la partecipazione ad un apposito avviso a cui possono aderire gli Enti che gestiscono un servizio prima infanzia già autorizzato e accreditato (L.R. n. 22/2022), ma che non ricevono il finanziamento annuale previsto dalla L.R. n. 32/1990. L'ultimo bando è stato approvato con DGR n. 1510 del 16 dicembre 2024. Non è al momento in previsione la pubblicazione di un nuovo avviso.

 
2. SONO INTENZIONATO A SUBENTRARE NELLA GESTIONE DI UN MICRONIDO. COSA DEVO FARE? AVRO’ DIRITTO AI CONTRIBUTI REGIONALI?
A ogni variazione di titolarità consegue necessariamente la presentazione da parte del nuovo ente gestore di nuova istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento al Comune competente sul territorio. Si ricorda che autorizzazione all’esercizio e accreditamento rappresentano i requisiti minimi obbligatori per operare e per accedere a contributi pubblici. Il diritto ai contributi pubblici al nuovo ente gestore decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento. 
In caso di variazioni di titolarità di un servizio già finanziato dalla Regione Veneto, il diritto ad accedere ai contributi regionali non viene meno e non è necessaria la partecipazione a un nuovo avviso. 
E’ onere:
  • dell’ente subentrante inviare istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento del servizio al Comune competente sul territorio;
  • dell’ente subentrante o cedente comunicare alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto il cambio di gestione del servizio inviando PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it e allegando la documentazione completa attestante la cessione dell’attività (atto notarile, gara pubblica, …);
  • del Comune inoltrare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali le determine di rilascio o di rinnovo autorizzazione all’esercizio e accreditamento via PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.

 

3. COSA SI INTENDE PER POSTI AUTORIZZATI? QUANDO È PREVISTO IL 20% IN PIÙ DI ISCRIZIONI?
Per aprire un servizio alla prima infanzia è necessario essere in possesso di autorizzazione all’esercizio (L.R. n. 22/2002), che viene rilasciato dal Comune del territorio o su sua delega dall’ULSS a garanzia del rispetto di requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi. 
In base a criteri come le metrature disponibili e gli spazi destinati ai bambini ciascun servizio viene autorizzato per un numero massimo di posti-bambino.
Il 20% in più, previsto sia dalla L.R. n. 32/1990 che dalla DGR n. 84/2007, riguarda la possibilità’ di avere più iscritti rispetto alla capacità ricettiva del servizio, se specificato nell’atto autorizzativo. In questo caso può verificarsi in via eccezionale la situazione di una compresenza di bambini superiore al numero di posti autorizzati in una certa fascia oraria e/o periodo. In questi casi è ammesso il superamento degli standard minimi strutturali e organizzativi (spazi, personale) definiti dalla DGR n. 84/2007.
ESEMPIO:
L’asilo nido ABC è autorizzato per 30 posti e l’atto autorizzativo consente il margine del 20% di iscritti (6 posti).
L’ente gestore può avere un numero totale di iscritti pari a 36 bambini, senza adeguare gli spazi e il personale della struttura.
 
4. LA L.R. n. 32/1990 STABILISCE CHE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) VENGANO INVIATE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO. A CHI INVIO LA DOMANDA E CON QUALI MODALITA’? 
Le domande per accedere ai contributi regionali dell’anno solare in corso vengono inviate dagli enti gestori tra il 1 marzo e il 30 aprile di ogni anno
Le domande vengono compilate e inviate tramite il Portale Salute accedendo tramite SPID o CIE previa richiesta di attivazione all’indirizzo PEC: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
I contributi sono erogati ai soli servizi riconosciuti dalla Regione del Veneto (autorizzati e accreditati ai sensi L.R. 22/2002 e che hanno partecipato al bando regionale).
 
5. LA L.R. n. 23/1980 STABILISCE CHE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA (3-6 ANNI) VENGANO INVIATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO. A CHI INVIO LA DOMANDA E CON QUALI MODALITA’? 
Le domande per accedere ai contributi regionali per l’anno scolastico in corso vengono inviate dagli enti gestori tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno. Fino al 31 gennaio dell'anno successivo è possibile integrare la domanda inserita con i dati sugli insegnanti di sostegno.
Le domande vengono compilate e inviate tramite il Portale Salute  accedendo tramite SPID o CIE previa richiesta di attivazione all’indirizzo PEC: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
I contributi sono erogati alle scuole paritarie o iscritte nell’elenco delle scuole non paritarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
 
6. COSA SONO LE SEZIONI PRIMAVERA?

Sono progetti educativi rivolti a bambini tra i 24 e i 36 mesi, di solito inseriti nel contesto delle scuole per l’infanzia per favorire la continuità del percorso formativo. A differenza dell’istituto dell’anticipo scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato a questa fascia d’età. Le sezioni primavera fanno parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D. Lgs n. 65/2017) e possono essere un valido supporto per le famiglie con bambini dai 24 mesi che non hanno frequentato l’asilo nido o per i territori senza offerta di servizi per la prima infanzia.

 

7. QUANTI BAMBINI PUO’ ACCOGLIERE UNA SEZIONE PRIMAVERA? COME SI AVVIA UNA SEZIONE PRIMAVERA? 

Le sezioni primavera accolgono da un minimo di 10 a un massimo di 20 bambini, a eccezione dei Comuni montani e piccole isole, per i quali il numero minimo è 5 bambini
Non è possibile attivare più di una sezione per scuola dell’infanzia: per l’attivazione, va presentata domanda di nullaosta al Comune competente (che esprime un parere vincolante sull’agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali) e richiesta di autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Questa autorizzazione viene rilasciata dopo l’approvazione annuale dei requisiti delle sezioni primavera (proroga dell’Accordo Quadro Nazionale del 2013) e il rinnovo dell’Intesa Regionale siglata tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Di norma le autorizzazioni vengono rilasciate entro il mese di ottobre di ogni anno.

Per maggiori informazioni: https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/

 
8. CI SONO FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE SEZIONI PRIMAVERA?

La Regione Veneto non riconosce contributi alle sezioni primavera, le quali godono di un finanziamento ministeriale specifico. 

Per maggiori informazioni: https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/

 
9. CHE TITOLO DI STUDIO SERVE PER LAVORARE COME EDUCATORE IN UN ASILO NIDO?
Il D. Lgs. n. 65/2017, articolo 14 (modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90 e convertito in Legge 30 luglio 2025, n. 109) e il D.M. n. 378/2018 hanno disciplinato i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia:
  • Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
  • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

In alternativa:

  • Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 SENZA indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia: titolo valido SOLO per immatricolati entro A.A. 2018/2019.
  • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) SENZA integrazione del corso di specializzazione: titolo valido SOLO per immatricolati entro A.A. 2018/2019.

In assenza dei titoli nelle classi di laurea di cui sopra: 

  • Sono validi i titoli previsti dalla normativa regionale vigente  prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017 purché conseguiti entro l’A.S. o A.A. 2021/2022:
  • Diploma di vigilatrice d’infanzia
  • Diploma di puericultrice
  • Diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d’asilo)
  • Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
  • Diploma di qualifica di assistente per l’infanzia
  • Diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali
  • Diploma di istituto magistrale (maturità magistrale)
  • Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
  • Diploma di maturità di assistente di comunità infantile
  • Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
  • Diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive
  • Diploma di dirigente di comunità
  • Diploma di liceo pedagogico-sociale
  • Diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico)
  • Diploma di liceo delle scienze sociali
  • Diploma di liceo delle scienze umane
  • Diploma “progetto Egeria”
  • Diploma liceo della comunicazione-opzione sociale
  • Diploma I.P.S. indirizzo “servizi socio-sanitari”
  • Diploma di laurea in pedagogia   (ante DM n. 509/1999)
  • Diploma di laurea in scienze dell’educazione (ante DM n. 509/1999)
  • Diploma di laurea in scienze della formazione primaria (ante DM n. 509/1999)
  • Diploma di laurea in psicologia (ante DM n. 509/1999)
  • Lauree di I e II livello in scienze psicologiche (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).
  • Laurea di I livello in scienze dell'educazione e della formazione (DM n. 509/1999).
  • Laurea di II livello in scienze dell’educazione e della formazione (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004)

Si rimanda alle tabelle ministeriali di equipollenza dei titoli di studio per ulteriori approfondimenti.
 

10. CHI E’ IL COORDINATORE PEDAGOGICO E CHE FUNZIONE HA?
Il coordinatore pedagogico è il responsabile del progetto educativo, ha un ruolo di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, monitora la qualità del servizio, si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale educativo, facilita il confronto tra i servizi educativi, sociali e sanitari, agevola la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.
 
11. CHE TITOLO DI STUDIO SERVE PER FARE IL COORDINATORE PEDAGOGICO?
Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
•  Laurea specialistica o magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM-85 D.M. 270/04);
•  Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM-50 D.M. 270/04);
•  Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, (Classe di Laurea LM-57);
•  Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education (Classe di Laurea LM-93). 
In via transitoria, come stabilito dalla nota MIUR n. 23807/2020, nelle singole Regioni continuano ad avere validità anche i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati purché conseguiti entro il 31 luglio 2020. Clicca qui per l’elenco dei titoli di studio validi fino al 31 luglio 2020.
 
12. COME FACCIO AD APRIRE UNA LUDOTECA PER BAMBINI?

La ludoteca è un luogo di ritrovo dove i bambini si incontrano per giocare in libertà, sotto la supervisione di uno o più adulti. Può essere anche utilizzata come sala per festeggiare il compleanno dei bambini o altre ricorrenze.

Non è previsto che vi si accudisca quotidianamente e continuativamente i bambini e non possono essere forniti il servizio di mensa e di riposo.

E’ fondamentale che le aree di gioco, i bagni e le attrezzature rispettino stringenti norme di sicurezza, i locali siano situati preferibilmente al piano terra per facilitare l’accesso a tutti gli utenti, gli impianti a norma e i materiali utilizzati adatti agli ospiti più piccoli, ma anche a ragazzi e adolescenti.

Pur non essendo necessari requisiti professionali specifici, l’attività può essere condotta da operatori che abbiano una formazione professionale attinente.

Dopo aver individuato il locale ed essersi accertati del rispetto dei requisiti presso l’Aziende ULSS territorialmente competente, è necessario presentare la comunicazione dell’inizio delle attività presso l’Ufficio delle Attività Economiche del Comune sede del servizio.

Ludoteche Servizi ludico-ricreativi sono riconosciuti dalla Regione del Veneto nell’Allegato B della D.G.R. n. 84 del 16 Gennaio 2007, come servizi soggetti all’obbligo di comunicazione di avvio di attività.

Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2025

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