INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI AI SENSI DELL'ART. 17 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE DEL 6 MARZO 2025. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Data numerazione:

17 Marzo 2026

Numerazione

164

Sintesi contenuto

Con tale provvedimento è stata data attuazione all’art. 17, comma 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025,  definendo la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell’indennità di residenza spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell’anno precedente, hanno maturato un punteggio utile.

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Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2026

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