Stress termico
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Tra i compiti del Datore di Lavoro vi è la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) nel quale devono essere presi in considerazione e gestiti tutti i rischi degli ambienti di lavoro. Tra tali rischi vi è anche quello legato all’esposizione a elevate temperature: un utile supporto è fornito dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025).
Il datore di lavoro deve inoltre garantire ai lavoratori sufficiente e adeguata informazione sugli effetti del calore, in una lingua comprensibile al lavoratore.
Particolarmente a rischio sono i lavoratori che svolgono attività all’aperto, ai quali è raccomandato di:
non lavorare a torso nudo;
indossare abiti leggeri a trama fitta, traspirante e di colore non bianco, a meno che non si tratti di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalla radiazione UV;
fare pause in zone ombreggiate anche se non si è particolarmente stanchi.
Altre importanti misure di protezione sono:
limitare i tempi di esposizione mediante rotazione del personale;
definire specifiche procedure aziendali per la gestione del rischio;
favorire l’acclimatamento quando esiste uno sbalzo termico fra ambienti diversi, ad esempio utilizzando ambienti di passaggio con condizioni termiche intermedie;
rendere disponibile acqua fresca sul posto di lavoro, con la raccomandazione che i lavoratori facciano la massima attenzione al loro stato di idratazione;
adeguare l’alimentazione sia durante l’attività lavorativa che in previsione di condizioni termiche complesse.
Il datore di lavoro, laddove previsto, deve garantire la sorveglianza sanitaria per valutare lo stato di salute dei lavoratori a rischio in particolare quelli portatori di patologie croniche o che assumono farmaci, nei confronti dei quali andrebbero adottate particolari precauzioni (cardiopatici, asmatici e broncopatici cronici, ipertesi, diabetici, obesi, etc…).
Nei periodi in cui si prevede caldo intenso, è necessario verificare ogni giorno le previsioni e le condizioni meteorologiche - mediante consultazione del portale https://www.worklimate.it - e valutare attentamente la temperatura dell’aria e l'umidità relativa.
In tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 16 giugno 2026 è stato vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora - nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Il divieto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative che riducano il rischio ad un livello accettabile. In questo contesto, le interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'esecuzione dell’Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto.
Con OPGR N. 71 del 1 luglio 2026 tale divieto è stato esteso anche alle attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole, ed altresì nei luoghi di produzione del vetro artistico che determinano l’esposizione ad ambienti termici severi.
Inoltre, si raccomanda ai Datori di lavoro di valutare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro e l'adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
FAQ ORDINANZA N. 58 DEL 16 GIUGNO 2026 E ORDINANZA N. 71 DEL 1 LUGLIO 2026
1.- Lavoratori autonomi: applicazione dell'ordinanza nei loro confronti (distinzione tra autonomi che operano all'interno di un cantiere e gli altri)
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 16 giugno 2026 e n. 71 del 1 luglio 2026 non si applicano ai lavoratori autonomi a meno che non esercitino la propria attività all’interno di un cantiere (edile e stradale o di ingegneria civile) temporaneo o mobile dove, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
2.- Cantieri edili e stradali o di ingegneria civile: le ordinanze si applicano a tutte le imprese/lavoratori autonomi che operano all’interno del cantiere o solo a quelle il cui codice ATECO è riferibile alle attività edili?
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 16 giugno 2026 e n. 71 del 1 luglio 2026 si applicano a tutte le imprese, afferenti a qualsiasi codice ATECO, che prestano la loro opera all’interno di cantieri edili e stradali o di ingegneria civile. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi si faccia riferimento alla FAQ “Lavoratori autonomi: si applica l'ordinanza nei loro confronti (distinzione tra autonomi che operano all'interno di un cantiere e gli altri)”.
3.- Cantieri edili e stradali o di ingegneria civile: cosa si intende per attività lavorative all'aperto
Si intendono i lavori previsti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra essi rientrano, a mero titolo esemplificativo, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione di opere edilizie, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, che, come tali, si svolgono all’aperto con conseguente esposizione prolungata al sole. Per "esposizione prolungata al sole" si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00.
4.- Lavorazioni indoor ad alte temperature, senza (o con insufficienti) impianti di raffreddamento.
Premesso che il rischio calore è uno dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e come tale deve essere valutato e gestito dal Datore di Lavoro nell’ambito del DVR, le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026 e richiamate anche dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 1 luglio 2026, forniscono utili indicazioni per i datori di lavoro ed i lavoratori da mettere in atto per contrastare i fenomeni correlati all’esposizione a temperature elevate. Tra le indicazioni vi sono la rimodulazione degli orari di lavoro e l'adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5.- Nel centro logistico dove lavoro non sono presenti sistemi di condizionamento o comunque luoghi freschi, come mi possono tutelare?
Si veda il quesito precedente “Lavorazioni indoor ad alte temperature, senza (o con insufficienti) impianti di raffreddamento”.
6.- Si possono anticipare le lavorazioni outdoor anche laddove i regolamenti comunali non lo prevedano?
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 1 luglio 2026 raccomanda, in via generale, ai Comuni del Veneto di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche. In ogni caso per conoscere gli orari in cui sono possibili le lavorazioni che si svolgono all’aperto o nei cantieri edili e stradali o di ingegneria civile, ci si deve sempre riferire a quanto previsto dai singoli Regolamenti comunali.
7.- Ho un'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, chiedo se è possibile anticipare l'inizio delle attività al mattino ore 5:00 - 5:30 - cercando di utilizzare il più possibile attrezzatura elettrica - senza incorrere in sanzioni per il disturbo della quiete pubblica.
Si veda il quesito precedente “Anticipo delle lavorazioni outdoor in contrasto con i regolamenti comunali?”.
8.- L'Ordinanza si applica a lavori all'aperto diversi da Agricoltura ed Edilizia (ausiliare sosta, ecocentri, etc.)? Come ci si può proteggere?
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 1 luglio 2026 si applica ai seguenti settori:
agricolo
florovivaistico
cantieri edili all’aperto
cantieri stradali
cave
logistica di piazzale
consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole
luoghi di produzione del vetro artistico che determinano l’esposizione ad ambienti termici severi.
Inoltre, come già richiamato nei quesiti precedenti, la medesima Ordinanza prevede che, in tutte le lavorazioni all’aperto e che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026 - all’interno delle quali si ritrovano delle utili indicazioni per i datori di lavoro ed i lavoratori da mettere in atto per contrastare i fenomeni correlati all’esposizione a temperature elevate.
Normative di riferimento
RECEPIMENTO DELLE "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL CALORE E DALLA RADIAZIONE SOLARE" APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.
Decreto del presidente della giunta regionale n. 32 del 30/06/2025
Con il presente provvedimento si recepiscono le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 19 giugno 2025.
RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO RECANTE "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL CALORE E DALLA RADIAZIONE SOLARE" APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IL 19 GIUGNO 2025 E NUOVAMENTE CONDIVISO NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2026.
Deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16/06/2026
Con il presente provvedimento si recepisce il documento recante “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 19 giugno 2025 e nuovamente condiviso nella seduta dell’11 giugno 2026.
RATIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GIUGNO 2025, N. 32, CON IL QUALE SONO STATE RECEPITE LE "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL CALORE E DALLA RADIAZIONE SOLARE" APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.
Deliberazione della giunta regionale n. 739 del 08/07/2025
Il provvedimento intende ratificare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. 1° settembre 1972, n. 12 e dell’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, con il quale sono state recepite le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 giugno 2025.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI ALL'APERTO E NELLE CAVE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLE ALTE TEMPERATURE, AL FINE DI RIDURRE L'IMPATTO DELLO STRESS TERMICO AMBIENTALE SULLA SALUTE.
Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 58 del 16/06/2026
Con la presente Ordinanza si dettano disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute.
INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI ALL'APERTO E NELLE CAVE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLE ALTE TEMPERATURE, AL FINE DI RIDURRE L'IMPATTO DELLO STRESS TERMICO AMBIENTALE SULLA SALUTE, DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 58 DEL 16 GIUGNO 2026.
Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 71 del 01/07/2026
Con la presente Ordinanza si provvede ad integrare le disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute, già adottate con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026, in ragione dell’intensificarsi del rischio da stress termico a causa del perdurare da più settimane delle condizioni climatiche con elevate temperature.
Ultimo aggiornamento: 06 Luglio 2026
