Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

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Cosa sono le IPAB

Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) sono organismi di diritto pubblico istituiti con la Legge Crispi n. 6790/1890 che erogano servizi nell’ambito dell’assistenza e della beneficenza pubblica. nello specifico, le IPAB erogano servizi sociosanitari a favore di persone anziane (strutture sociosanitarie per anziani), persone con disabilità (strutture sociosanitarie per disabili), infanti (Asili nido e Scuole per l’infanzia), minori e altri soggetti in stato di bisogno.

Le IPAB sono enti pubblici dotati di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, economica e finanziaria. Tale autonomia è esercitata in osservanza delle volontà contenute nell’atto costitutivo dell’Ente e dello statuto attualmente vigente, nonché nel rispetto delle norme sopra indicate. 

 

Obblighi delle IPAB nei confronti della Regione del Veneto

Ai sensi della normativa vigente le IPAB del Veneto hanno l’obbligo di:

  • trasmettere alla Regione la deliberazione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e le schede relative a ciascun componente;
  • trasmettere alla Regione i documenti di programmazione (vedi DGR n. 282/2024, Allegato A);
  • trasmettere alla Regione il bilancio consuntivo (vedi DGR n. 282/2024, Allegato A);
  • monitorare periodicamente la classificazione dell’Ente e, nel caso di presunto mutamento di fatto della classe dell’IPAB, trasmettere alla Regione apposita istanza di riclassificazione.  

 

Normativa 
  • Legge Crispi n. 6790/1890
  • regolamento attuativo di cui al Regio Decreto n. 99/1891, 
  • normativa relativa agli enti pubblici compatibile con la natura di IPAB.

Di seguito si riportano le norme attualmente vigenti approvate dalla Regione del Veneto in riferimento alle IPAB:

  • art. 12 della L.R. n. 55/1982;
  • L.R. n. 24/1993;
  • art. 72 della L.R. n. 6/1997;
  • art. 9 della L.R. n. 37/1997;
  • art. 129 della L.R. n. 11/2001;
  • art. 3 della L.R. n. 23/2007;
  • artt. 8 e 9 della L.R. n. 43/2012;
  • art. 56 della L.R. n. 30/2016.

Ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2025

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