L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003
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"ACCORDO tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 3.3.2003)
L'Accordo [pdf 1,2MB] definisce i principi generali e i parametri essenziali da un punto di vista igienico ambientale, valevoli in tutto il territorio nazionale, rinviando alla normativa regionale gran parte delle definizioni strutturali e gestionali.
Elementi più significativi dell'Accordo:
La classificazione delle piscine in categorie e gruppi secondo un rigoroso criterio giuridico;
L'individuazione delle figure professionali che devono essere presenti presso ciascuna piscina in relazione alle diverse responsabilità (definite dall'Accordo come "dotazione di personale");
I controlli esterni (di competenza delle Aziende ULSS);
I controlli interni (a carico del gestore) con introduzione del principio dell'AUTOCONTROLLO;
La previsione di un sistema sanzionatorio;
I requisiti igienico-ambientali (caratteristiche delle acque, condizioni termoigrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, prodotti consentiti per il trattamento dell'acqua).
Ultimo aggiornamento: 04 Febbraio 2025