Eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi Statali (Legge n. 13/1989)

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Descrizione del contributo

Lo Stato con legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", art. 10, prevede specifici contributi per interventi su immobili privati ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. 


La domanda, va presentata dal disabile per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità  al Comune in cui è sito l’immobile nel quale  ha la dimora abituale, PRIMA dell'inizio dei lavori.


Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno.


Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).


La Regione del Veneto annualmente richiede ai Comuni il fabbisogno derivante dalle richieste di contributi dei cittadini aggiornato al 1° marzo di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 13/89.


Tale fabbisogno viene comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che con decreti annuali assegna le risorse per il trasferimento ai Comuni che successivamente provvedono ad erogare ai cittadini richiedenti aventi diritto al contributo di cui alla L. n. 13/89.    


Punti di Accesso per la Richiesta di Servizio

L'istruttoria della domanda è in capo al Comune cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni e il quale gestisce l’accoglimento delle domande.


Normativa

Ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2025

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