Eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi regionali (L.R. 16/2007)
Contenuto di pagina generica
Descrizione del contributo
La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 16 del 12 luglio 2007 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità anche attraverso interventi finanziari.
Come prescritto all'art. 4 possono accedere ai contributi gli enti pubblici, le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese e le persone con disabilità, oppure coloro i quali le abbiano a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che le assistono o le rappresentano secondo le norme del codice civile a seconda del tipo di contributo richiesto.
Destinatari del contributo
I soggetti privati per i contributi relativi a:
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico (art. 12);
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata (art. 13);
- opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità del posto di lavoro occupato in maniera stabile da persona con disabilità (art. 13);
- per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione come le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, compresi i dispositivi atti a favorire l’accesso e la mobilità interna agli edifici (domicilio o posto di lavoro), quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili (art. 14)
- adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali del soggetto disabile (art. 16).
presenteranno domanda al Comune di residenza (art. 16) o al Comune dove ha sede l’immobile (artt. 12, 13 e 14).
Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere presentate PRIMA dell’inizio i lavori, dell’acquisto dei facilitatori o degli adattamenti ai mezzi.
Il Comune definisce il fabbisogno individuale articolato per tipologia di spesa (art. 12 - 13 - 14 - 16) e il fabbisogno comunale risultante dalla somma dei fabbisogni individuali. In considerazione della disponibilità a bilancio regionale delle risorse finanziarie per tali interventi, il fabbisogno comunale sarà comunicato alla Regione del Veneto con le modalità dalla stessa definite.
Punti di Accesso per la Richiesta di Servizio
L'istruttoria della domanda è in capo al Comune cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.
Rapporti tra le procedure della LR 16/2007 e quelle dalla L. 13/89 (all. A DGR n. 2422/2008)
L'istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto, riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento delle effettive assegnazioni .
Nel caso in cui il percorso istruttorio abbia conclusione in tempi differenti il Comune provvede ad erogare al cittadino il contributo che si perfeziona per primo, operando eventuali conguagli sugli importi del contributo che matura successivamente.
Normativa
- Legge Regionale n. 16 del 12 luglio 2007 - [BUR n. 63/2007] “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2422 del 8 agosto 2008 allegato A - [BUR n. 81 del 8 agosto 2008] "Disposizioni applicative alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16"
Ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2025